Sez. 3, Sentenza n. 219 del 08/02/1963 (Rv. 260283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - PROCURATORE ESERCENTE FUORI IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI ISCRIZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO IN GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - PROCURATORE ESERCENTE FUORI IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI ISCRIZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO IN GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE.*
Qualora il procuratore costituito non abbia eletto domicilio, a norma dell'art 314 cod proc civ, nel comune in cui ha Sede l'ufficio giudiziario adito, il quale non sia compreso nel circondario del tribunale nel cui albo e iscritto, ma rientri nel distretto della stessa Corte d' appello, la parte ha la facolta e non l'Obbligo di notificare la sentenza presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (art 58 disp att cod proc civ) onde la notificazione puo essere validamente eseguita altresi nel luogo di residenza o di dimora ovvero nel domicilio reale del procuratore costituito. (Conf 593-55' 2720-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)