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Decisione del presidente della Commissione europea del 29 febbraio 2012 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (2012/199/UE)

Testo in vigore al

Art. 5 Condizioni dell’intervento del consigliere-auditore, scadenze e informazione

1. Il consigliere-auditore agisce su richiesta delle parti interessate, del membro della Commissione competente per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore competente per un procedimento commerciale o del suo delegato, o di un direttore di altri servizi consultati su un procedimento in materia commerciale.

2. Il consigliere-auditore può intervenire in qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale, tenendo conto dei vincoli temporali cui è soggetto tale procedimento.

3. Il consigliere-auditore è vincolato alle scadenze applicate nei procedimenti in materia commerciale in conformità ai regolamenti di base.

4. Gli atti giuridici finali e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore in cui egli indica se è intervento nel procedimento in questione e la natura di tale intervento.

Art. 6 Audizioni

1. Su richiesta o nei casi e alle condizioni previste dai regolamenti di base, il consigliere-auditore può organizzare e condurre due tipi di audizioni: audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e audizioni di parti interessate con interessi diversi.

2. Un’audizione può riguardare ogni questione che si presenti in una qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale e che possa avere conseguenze per i diritti delle parti interessate.

3. Le persone fisiche invitate a partecipare a un’audizione compaiono personalmente o sono rappresentate da un rappresentante legale. Le persone giuridiche invitate a partecipare a un’audizione sono rappresentate da un mandatario debitamente abilitato, scelto tra i membri dell’organico permanente.

4. Le persone fisiche o giuridiche invitate a partecipare a un’audizione organizzata dal consigliere-auditore possono essere assistite da un consulente legale o da un’altra persona qualificata non facente parte dell’organico permanente ammessa dal consigliere-auditore.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto a un’audizione previsto dai regolamenti di base.

Art. 7 Audizioni di una singola parte interessata o di un gruppo di parti interessate con interessi simili

1. Il consigliere-auditore può organizzare e condurre un’audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e se del caso altri servizi, su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili.

2. Un’audizione di un gruppo di parti interessate con interessi simili su una questione specifica può essere richiesta da una singola parte interessata e ha luogo a condizione che almeno un’altra parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi.

Art. 8 Audizioni di parti interessate con interessi diversi

1. Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un’audizione di parti interessate con interessi diversi affinché gli argomenti contrapposti possano essere confrontati e discussi. Il termine entro cui deve essere tenuta l’audizione è specificato nell’avviso di apertura del procedimento in materia commerciale.

2. Un’audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata, sentiti i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, in ogni fase di un procedimento di difesa commerciale.

3. Un’audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica può anche essere chiesta da una singola parte interessata e ha luogo a condizione che almeno un’altra parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.

4. I servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e se necessario altri servizi, partecipano all’audizione.

5. I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare in qualità di osservatori a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi.

Art. 9 Preparazione delle audizioni

1. Sentito il direttore competente o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell’audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un differimento, il consigliere-auditore decide se concederlo.

2. Se lo ritiene opportuno, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell’indagine e altri servizi per individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l’audizione. A questo scopo, il consigliere-auditore può chiedere ai partecipanti all’audizione qualsiasi informazione necessaria per la sua preparazione.

3. Il consigliere-auditore stabilisce l’ordine del giorno di ogni audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti prima dell’audizione.

4. Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate alle parti e prima dell’audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate.

5. Se lo ritiene opportuno, in considerazione della necessità di preparare adeguatamente l’audizione delle parti e in particolare di chiarire, per quanto possibile, le questioni di fatto, il consigliere-auditore può, sentito il direttore competente o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate all’audizione un elenco di questioni sulle quali egli desidera conoscere il loro punto di vista.

6. Il consigliere-auditore può anche chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all’audizione intendono fare.

7. Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare alle audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere alle audizioni esperti esterni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un’audizione sono tenuti a firmare un accordo sulla riservatezza.

8. Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, rapporti o pubblicazioni pertinenti, che sono acclusi al fascicolo e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell’audizione.

Art. 10 Svolgimento delle audizioni

1. Il consigliere-auditore ha la piena responsabilità dello svolgimento dell’audizione e ne assicura la correttezza per contribuire all’equità dell’audizione e di ogni successiva decisione.

2. Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all’audizione. In quest’ultimo caso, è tenuto conto del legittimo interesse delle parti interessate a che siano protetti il segreto commerciale e la riservatezza delle informazioni fornite.

3. Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a rispondervi durante l’audizione.

4. Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, dà loro la possibilità di presentare il proprio parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all’audizione.

5. Se lo ritiene opportuno, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, dopo un’audizione il consigliere-auditore, sentito il direttore competente o il suo delegato, può dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni per iscritto. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui tali osservazioni possono essere presentate. Le osservazioni scritte pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

Art. 11 Seguito dato alle audizioni

1. Il consigliere-auditore redige un verbale o un resoconto sommario delle audizioni:

  1. a) quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, un verbale o un resoconto sommario è messo a disposizione di tutti i partecipanti all’audizione ed è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate;

  2. b) quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, un verbale o un resoconto sommario è messo a disposizione di tutti i partecipanti all’audizione. I partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di certe informazioni contenute nel verbale o nel resoconto sommario. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell’indagine e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del resoconto sommario è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

2. Il consigliere-auditore può, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, della presente decisione, formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell’indagine. I servizi della Commissione incaricati dell’indagine comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell’adozione di un atto giuridico finale, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico.

3. Il consigliere-auditore presenta, come previsto dall’articolo 18 della presente decisione, relazioni periodiche al membro della Commissione competente per la politica commerciale, con copia al direttore generale, sulle audizioni di singole parti interessate o di gruppi di parti interessate con interessi simili, a meno che il caso richieda una raccomandazione immediata al commissario responsabile per la politica commerciale o al direttore generale.

4. Le raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell’indagine e le relazioni e osservazioni trasmesse dal consigliere-auditore al membro della Commissione competente per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate documenti riservati interni.

5. Quando è organizzata un’audizione delle parti, il consigliere-auditore predispone una relazione finale scritta sul rispetto dei diritti delle parti interessate. Tale relazione può essere modificata dal consigliere-auditore alla luce di eventuali modifiche del progetto di atto giuridico fino al momento dell’adozione dell’atto giuridico finale.

Art. 12 Accesso al fascicolo

1. Una parte che sostenga di essere parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell’indagine di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l’accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o completo o rifiutare l’accesso al fascicolo o al documento richiesto.

2. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell’indagine devono concedere tale accesso.

Art. 13 Riservatezza

1. Il consigliere-auditore è tenuto all’osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.

2. Una parte interessata o i servizi della Commissione incaricati dell’indagine possono chiedere al consigliere-auditore di decidere in merito alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell’indagine.

Art. 14 Sintesi non riservate di informazioni riservate

1. Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine in merito al fatto che una sintesi non riservata di informazioni riservate comunicate nel corso di un’indagine sia sufficientemente dettagliata per consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni comunicate in via riservata.

2. Se i servizi della Commissione incaricati dell’indagine decidono di ignorare documenti o informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire una sintesi significativa non riservata, la parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo.

3. Il consigliere-auditore esamina la richiesta. Se ritiene che la sintesi non riservata non sia sufficientemente dettagliata, dà alla parte interessata che l’ha fornita la possibilità di presentare le sue osservazioni e di migliorare la sintesi entro un termine ragionevole.

4. Se la parte interessata che ha comunicato le informazioni riservate fornisce una sintesi insufficiente, adduce giustificazioni inaccettabili o non agisce, il consigliere-auditore decide se ignorare le informazioni riservate per le quali non è stata fornita una sintesi non riservata in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.

Art. 15 Accesso a informazioni di carattere riservato di cui non è possibile una sintesi

Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni di carattere riservato di cui non è possibile fornire una sintesi e a cui tale parte non ha accesso, per verificare in che modo tali informazioni sono state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine.

Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta se ritiene che:

  1. a) le informazioni non comunicate alla parte siano rilevanti per la sua difesa;

  2. b) se del caso, i servizi incaricati dell’indagine abbiano correttamente tenuto conto delle informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.

Art. 16 Proroga dei termini

1. Le parti interessate possono chiedere una proroga o un posticipo dei termini fissati per la risposta ai questionari, la presentazione di ulteriori informazioni, i sopralluoghi o l’invio di osservazioni sulle informazioni comunicate alle parti. La richiesta deve essere indirizzata ai servizi della Commissione prima della scadenza dei termini inizialmente fissati. Se la richiesta è respinta o se la proroga concessa è ritenuta troppo breve, la parte interessata può chiedere al consigliere-auditore, prima della scadenza dei termini inizialmente fissati, di riesaminare la questione. Dopo aver sentito il direttore competente o il suo delegato, il consigliere-auditore può concedere la proroga o respingere la richiesta.

2. I servizi della Commissione si astengono dall’agire nella questione in causa prima che il consigliere-auditore abbia preso una decisione.

3. Il consigliere-auditore decide tenendo conto delle specifiche circostanze della richiesta e dei vincoli temporali del procedimento.

Art. 17 Partecipazione alle riunioni dei comitati

Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati. Se del caso, può rispondere alle domande degli Stati membri riguardanti la natura del suo intervento nei procedimenti.

Art. 18 Relazioni del consigliere-auditore

1. Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale che contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto, sulle decisioni e raccomandazioni da lui adottate ed eventuali raccomandazioni per il miglioramento dei procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione competente per la politica commerciale. Il direttore generale per il commercio e le direzioni interessate ne ricevono copia.

2. La sintesi della relazione annuale è comunicata agli Stati membri e al Parlamento europeo e pubblicata sul sito del consigliere-auditore.

3. Il consigliere-auditore predispone relazioni periodiche per il membro della Commissione competente per la politica commerciale, nelle quali presenta sinteticamente le proprie attività e le questioni emerse nel corso di esse. La relazione descrive le principali questioni trattate, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consigliere-auditore e il modo in cui tali raccomandazioni sono state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine. Copia della relazione è trasmessa al direttore generale per il commercio.

4. Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e, nella sua veste di consigliere, può riferire al membro della Commissione competente per la politica commerciale e al direttore generale su ogni questione che si presenti in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante per un’efficace applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea nei procedimenti in materia commerciale.

5. La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni delle parti è presentata al membro della Commissione competente per la politica commerciale, al direttore generale per il commercio e al direttore competente. È inoltre trasmessa ai rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate.

Art. 19 Disposizioni transitorie

La presente decisione si applica ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, ma nei quali non si è proceduto all’informazione finale delle parti.

Le misure procedurali adottate prima dell’entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso