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Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 04/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154329 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTO: INCOMPLETEZZA O DEBOLE EFFICACIA DI ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ OVVERO LORO SIGNIFICATO CONTRASTANTE - DUBBIO FONDATO SU MERE CONGETTURE OD IPOTESI - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154329-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - PRESUPPOSTO: INCOMPLETEZZA O DEBOLE EFFICACIA DI ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ OVVERO LORO SIGNIFICATO CONTRASTANTE - DUBBIO FONDATO SU MERE CONGETTURE OD IPOTESI - ILLEGITTIMITÀ.*

Perché il giudice possa pronunciare sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, è necessario che valuti, col massimo scrupolo e la logica più rigorosa, tutti indistintamente gli elementi utili offerti dagli Atti di causa, siano essi a favore o contro l'imputato, e che dimostri, poi, con motivazione esauriente e corretta, che tali elementi, per la loro incompletezza o debole efficacia, o per il loro significato contrastante, non consentono il superamento dello stato di perplessità del decidente. Il dubbio che, quindi, non deve rappresentare soltanto il fatto psicologico del giudice, ma deve rispecchiare fedelmente l'obiettiva incertezza delle prove processuali; sicché deve escludersi che tra le prove sulle quali può legittimamente fondarsi il dubbio possano rientrare le mere congetture ed i poteri, perché queste si riducono a deduzioni soggettive non ancorate, a differenza delle presunzioni e degli indizi, a circostanze oggettive acquisite al processo. Sui presupposti: 144014, 144312, 144541, 145670, 146781, 146958.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)