Sez. 5, Sentenza n. 5394 del 24/01/1989 Ud. (dep. 13/04/1989) Rv. 181014 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - NULLITÀ DI UN NEGOZIO - INCIDENZA SULLA SUA NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE - TESTAMENTO OLOGRAFO EQUIPARATO QUOAD POENAM ALL'ATTO PUBBLICO - NOZIONE - FATTISPECIE: NULLITÀ DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - NULLITÀ DI UN NEGOZIO - INCIDENZA SULLA SUA NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE - TESTAMENTO OLOGRAFO EQUIPARATO QUOAD POENAM ALL'ATTO PUBBLICO - NOZIONE - FATTISPECIE: NULLITÀ DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA.*
La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo - equiparato, quoad poenam, all'atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 cod. pen. e 587 cod. civ. - qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella Forma di cui all'art. 602 cod. civ., con la quale - secondo la definizione dell'art. 587 cod. civ. - "taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse". (nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata (non testamentaria). (V mass n 150987).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)