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Sez. 6, Sentenza n. 43311 del 28/09/2023 Ud. (dep. 25/10/2023) Rv. 285278 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Obbligo di prestazioni patrimoniali verso i figli - Dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Rilevanza - Esclusione - Momento consumativo del reato - Individuazione - "Dies a quo" della prescrizione.
Stato
decisa il 2023-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285278-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole, il quale è collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio, sicchè il reato per l'omissione delle dovute prestazioni patrimoniali si consuma nel momento in cui cessa l'inadempimento, dal quale ha inizio il decorso del termine di prescrizione. (Vedi: Sez. 1 civ., n. 17578 del 2023, Rv. 668297).

Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)