Sez. 3, Sentenza n. 1587 del 19/09/1970 (Rv. 347482 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PROPONIBILITA DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE IPOTECATO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PROPONIBILITA DA PARTE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE IPOTECATO - ESCLUSIONE.*
Puo avvalersi del disposto dell'art 619 cod proc civ solo il terzo che, essendo estraneo alla procedura di espropriazione forzata, pretende di avere la proprieta o altro diritto reale sui beni pignorati (tale Forma di opposizione si identifica con la domanda di separazione del codice di procedura del 1865 o di rivendicazione dell'abrogato codice di commercio). Il terzo acquirente dell'immobile ipotecato assume invece, nell'ipotesi di cui agli articoli 602 e seguenti del codice di rito, la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione come terzo esecutato, e non puo quindi proporre l'opposizione di cui all'art 619 cod proc civ, bensi l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli Atti esecutivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)