Sez. L, Sentenza n. 4151 del 04/04/1992 (Rv. 476599 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - In genere | Affermative dell'applicabilità della prescrizione breve del diritto controverso - Affermazione in appello della applicabilità della prescrizione decennale - Esame del merito da parte del giudice di appello - Esclusione - Istruttoria compiuta solo per la parte non coperta dalla prescrizione breve - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - In genere
Il giudice di appello che, investito dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva del giudice di primo grado affermativa dell' applicabilità della prescrizione quinquennale al diritto fatto valere in giudizio, riformi tale decisione, affermando invece l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, non deve esaminare il merito della domanda, non potendo questa ritenersi parzialmente rigettata dal primo giudice in relazione alla più breve prescrizione considerata applicabile; e ciò ancorché il medesimo abbia disposto l'istruttoria solo con riguardo ad epoca non coperta da tale prescrizione, atteso che lo stesso giudice di primo grado - già investito della causa (della quale non si pone alcun problema di rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.) - può modificare i precedenti provvedimenti istruttori, che la riforma della sentenza abbia reso incongrui od insufficienti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)