Regolamento (CE) n. 000/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Testo in vigore al
Art. 83 Termini di prescrizione
1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e
b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 79 del regolamento di applicazione.
2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.
Art. 84 Misure cautelari
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono. Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.
Art. 85 Spese connesse al recupero
1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.
2. L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.
Art. 86 Clausola di revisione
1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione. Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.
3. Entro il 1o maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione. Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.
Titolo V. Disposizioni varie, transitorie e finali
Art. 87 Esame medico e controlli amministrativi
1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica. L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.
2. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza. L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.
3. Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’articolo 34 del regolamento di base.
5. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.
6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.
Art. 88 Comunicazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all’articolo 1, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.
Art. 89 Informazioni
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.
2. Il comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
Art. 90 Conversione valutaria
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.
Art. 91 Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.
Art. 92 Modifica degli allegati
Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.
Art. 93 Disposizioni transitorie
L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.
Art. 94 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite
1. Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;
b) per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.
Art. 95 Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici
1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.
2. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
Art. 96 Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1o maggio 2010. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità6, fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia7, fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c) dell’accordo sullo Spazio economico europeo8, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone9, e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità10, e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.
Art. 97 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio La presidente C. Malmström