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Sez. 3 - , Sentenza n. 26961 del 15/11/2017 (Rv. 646643 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Uso di espressioni atecniche ed ambigue da parte del giudice - Diritto della parte di conseguire una pronuncia chiara e comprensibile - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646643-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA

Colui che si rivolge al giudice ha diritto a conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, suscettibile di essere messa in esecuzione senza necessità di alcuna attività di supplenza, in sede di cognizione o di esecuzione, finalizzata all'integrazione di eventuali lacune, aporie o contraddizioni del titolo. (Nella specie, proposta dal debitore un'opposizione all'esecuzione con contestazione dell'effettiva debenza di una parte del credito azionato, la S.C., cassando la pronuncia impugnata, ha affermato che è dovere del giudice accertare l'entità del debito residuo e, se del caso, accogliere "in parte qua" l'opposizione e non rigettarla integralmente facendo ricorso ad una formula ambigua ed atecnica, quale l'affermazione che il credito sarebbe quello, non meglio precisato, risultante dai conteggi già noti alle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)