diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005 (Rv. 586441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversie promosse contro l'Inail dagli assicurati o dai loro aventi causa - Esonero dalle spese di soccombenza - Sussistenza - Controversia di ripetizione di somme indebite introdotta dall'INAIL contro i superstiti - Esonero - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'esonero dalle spese di soccombenza ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., previsto a favore dei lavoratori che risultino soccombenti nei giudizi diretti al riconoscimento di prestazioni previdenziali, concerne anche le controversie promosse contro l'INAIL e si applica anche a favore degli aventi causa di tali lavoratori, cioè ai superstiti che facciano valere in giudizio il diritto dei loro danti causa a tali prestazioni. Non si applica invece nel caso in cui i superstiti, dopo aver conseguito la rendita, siano convenuti in giudizio dall'INAIL con azione di ripetizione dell'indebito nel presupposto che la rendita non competesse (sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso con cui il superstite lamentava di non aver potuto beneficiare dell'art. 152, perché la causa nella fase di merito era stata trattata erroneamente con il rito ordinario anziché con quello previdenziale).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)