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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3318 del 19/02/2016 (Rv. 639126 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Nuovo avviso di liquidazione in aumento sostitutivo di quello precedente - Atto annullato in autotutela - Cessazione della materia del contendere - Portata - Interesse alla riscossione sulla base del nuovo atto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639126-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, dalla richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere da parte della Amministrazione finanziaria a seguito di annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo non può essere desunto il venir meno dell'interesse alla pretesa tributaria ove ricorra un nuovo avviso di liquidazione in aumento sostitutivo dell'atto annullato regolarmente comunicato al contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)