Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 03/05/1988 Cc. (dep. 30/05/1988) Rv. 178507 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - REVOCA - PERICOLO DI FUGA - POSSIBILITÀ DI FUGA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - REVOCA - PERICOLO DI FUGA - POSSIBILITÀ DI FUGA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di revoca della misura dell'arresto domiciliare, il potere-dovere del giudice di emettere l'ordine che l'imputato sia condotto in carcere deve esercitarsi con riferimento al concreto pericolo di fuga, non essendo sufficiente la mera possibilità della stessa desumibile da generiche presunzioni. (fattispecie relativa a revoca degli arresti domiciliari motivata esclusivamente dalla condanna dell'imputato, intervenuta in pari data, per associazione per delinquere di stampo camorristico). (V mass n 168281; (Conf mass n 171804; (Conf mass n 169662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)