Sez. L, Sentenza n. 5070 del 07/09/1988 (Rv. 459859 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ENTI SANITARI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - COMMISSARIO LIQUIDATORE ED UFFICIO LIQUIDAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ENTI SANITARI - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - COMMISSARIO LIQUIDATORE ED UFFICIO LIQUIDAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO.*
Con riguardo ai debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali (3 luglio 1970), periodo in cui l'attività suddetta è stata svolta in via transitoria dai commissari liquidatori degli enti mutualistici, rimanendo affidati alle regioni compiti di indirizzo, coordinamento e finanziamento, la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario liquidatore e poi eventualmente all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 77 terzo comma della citata legge, e non già alle suddette unità, le quali non si pongono nella veste di successori nelle passività (od attività) dei disciolti enti. (V 6819/86, mass n 448929; (V 4614/86, mass n 447340; (Conf 5521/87, mass n 454046; (Conf 5522/87, mass n 454047).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)