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Sez. U, Sentenza n. 3560 del 14/06/1985 (Rv. 441173 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA "MARIA" DI BOLLATE - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441173-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA "MARIA" DI BOLLATE - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, deve includersi la scuola materna "Maria" di bollate, atteso che essa, pur in Mancanza di un decreto presidenziale di riconoscimento, resta soggetta alla stessa disciplina contemplata per le predette istituzioni, in relazione ad attività prive di scopi lucrativi e rivolte a favore dei non abbienti. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti inseriti nell'organizzazione pubblicistica di detta scuola, indipendentemente dalla sussistenza di un formale atto di nomina, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)