Sez. 5, Sentenza n. 6374 del 15/03/1978 Ud. (dep. 24/05/1978) Rv. 139088 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - DETENZIONE PER LA VENDITA - PROVA DI CONCRETE TRATTATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - DETENZIONE PER LA VENDITA - PROVA DI CONCRETE TRATTATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 474 cod pen non richiede la dimostrazione che l'agente abbia posto in essere concrete trattative per la vendita delle cose contraffatte o alterate, essendo sufficiente che dalle circostanze del fatto (nella specie possesso ingiustificato di rilevante numero di bracciali e orologi con marchi contraffatti a bordo di un autoveicolo) il giudice abbia tratto la convinzione logica che gli oggetti detenuti fossero destinati alla vendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)