Sez. 1, Sentenza n. 15479 del 22/03/1988 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182484 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - CHE AMMETTE O RESPINGE LA CITAZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - CHE AMMETTE O RESPINGE LA CITAZIONE DI PARTE CIVILE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza che ammette o respinge la Costituzione di parte civile non è impugnabile, sia che si contesti la titolarità del diritto a costituirsi, sia che si contestino la rappresentanza dell'avente diritto o le formalità di Costituzione con conseguente irrilevanza, sotto tale profilo, della differenza tra nullità ed inammissibilità della Costituzione di parte civile. (Conf mass n 165866, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)