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Sez. 1, Sentenza n. 2100 del 05/05/1989 (Rv. 462677 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ PROVVISORIA - ART. 11 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462677-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ PROVVISORIA - ART. 11 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE.*

La sentenza 30 gennaio 1980 n. 5 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i criteri e non le forme di Determinazione dell'indennità di espropriazioni configurati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sicché, nell'ambito del procedimento d'espropriazione, è rimasta operante, tra le altre, la fase prevista dall'art. 11 della legge, destinata a sfociare nella indicazione della misura dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio, con provvedimento che non è suscettibile di opposizione a norma dell'art. 19 della legge, proponibile solo contro la Determinazione definitiva dell'indennità. (V 23/87, mass n 449835, sulla seconda parte; (V 5383/84, mass n 437091, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)