Sez. 4, Sentenza n. 22951 del 23/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219111 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Diniego del beneficio della non menzione della condanna - Ricorso per cassazione - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall'articolo 689, comma secondo lettera a) n.5 e lett.b) nuovo cod.proc.pen., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra l'altro, le 'sentenze previste dall'art.445', ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 689 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 689 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)