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Sez. 4, Sentenza n. 3862 del 28/11/1995 Cc. (dep. 20/12/1995) Rv. 203133 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Domanda - Presentazione nella Cancelleria della Corte di Appello competente - Obbligo - Presentazione a mezzo del servizio postale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203133-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve, a pena di inammissibilità, essere presentata nella Cancelleria della Corte di Appello competente, non essendo ammessa altra forma di presentazione, come quella a mezzo del servizio postale. Non può, infatti, invocarsi l'art. 583 Cod. Proc. Pen. perché tale norma riguarda le impugnazioni penali mentre la domanda ex art. 314 Cod. Proc. Pen. è un'istanza di indennità, retta dai principi del rito civile, e non già da quelli del processo penale e, in particolare, dalle disposizioni in punto di proposizione di gravami penali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)