Sez. L, Sentenza n. 3136 del 17/02/2015 (Rv. 634323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa costituenti reato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, anche una condotta estranea all'esecuzione della prestazione lavorativa può assumere rilievo allorché sia di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario fra le parti, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura dell'attività svolta dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente postale a seguito di patteggiamento per i reati di usura ed estorsione, attribuendo rilievo al requisito di affidabilità richiesto per l'espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime privatistico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)