Sez. 3, Sentenza n. 2501 del 21/02/2002 (Rv. 552387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Costituzione di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta - Sanatoria ex tunc.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
La notificazione dell'atto di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia (o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti destinatarie), non è inesistente, ma nulla, e il relativo vizio è sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'atto è destinato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)