Sez. 2, Sentenza n. 2226 del 10/07/1971 (Rv. 353027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DISTINTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTIVITA RETRIBUITA RELATIVA AL CONTROLLO TECNICO DELLA PRODUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DISTINTIVI - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTIVITA RETRIBUITA RELATIVA AL CONTROLLO TECNICO DELLA PRODUZIONE.*
Nel rapporto di lavoro autonomo, oggetto della prestazione lavorativa e l'opera, intesa come risultato dell'attivita intellettuale ed organizzativa del prestatore realizzata con i suoi mezzi ed a suo rischiò nel rapporto di lavoro subordinato oggetto della prestazione corrispondente e l'attivita lavorativa, fornita al datore di lavoro dietro corrispettivo e nell'assenza di rischi, sotto le direttive e la vigilanza ed il controllo del medesimo datore di lavoro. (nella specie, la Corte di merito aveva correttamente ritenuto essere elementi integrativi del rapporto di lavoro subordinato un'attivita consistente nel controllo tecnico della produzione dietro corrispettivo mensile fisso, la corresponsione di una tredicesima mensilita, l'Obbligo di osservanza delle direttive dell'imprenditore, la continuita seppure relativa di orario lavorativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)