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Sez. 3, Sentenza n. 17226 del 29/07/2014 (Rv. 632577 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Processo penale per truffa - Costituzione di parte civile - Definizione del processo per prescrizione del reato - Successiva domanda di ripetizione del solo indebito oggettivo - Idoneità della precedente costituzione di parte civile alla interruzione della prescrizione del diritto alla ripetizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632577-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In caso di costituzione di parte civile in un processo penale (nella specie, per truffa), poi definito per prescrizione del reato, nel successivo giudizio promosso in sede civile per la ripetizione di indebito la pregressa costituzione ha valore interruttivo della prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. ogni reato obbliga, oltre che al risarcimento, alle restituzioni, sicché l'esperimento della azione civile nel processo penale è di per sé idonea ad identificare il "petitum" della domanda, senza che occorrano ulteriori enunciazioni formali rispetto a quella del legame eziologico che collega la pretesa stessa al fatto-reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)