Sez. 2, Sentenza n. 5765 del 22/11/1985 (Rv. 442950 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO GENERALE EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA - CORTILI - NOZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO GENERALE EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA - CORTILI - NOZIONE.*
Sono da considerare cortili, ai sensi del regolamento generale edilizio del comune di Roma, adottato con deliberazione 18 agosto 1934 n. 5261 e approvato con R.d.l. 29 settembre 1934 nn. 6032 e 6033, gli spazi interni di un unitario complesso edilizio i quali - non equiparabili ai distacchi tra due edifici diversi o tra due distinti corpi di fabbrica - soddisfino, ancorché posti al confine di altre proprietà, le condizioni di area minima e di minima normale stabilite dagli artt. 29 (cortile principale) e 31 (cortile secondario) del detto regolamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regio Decr. Legge 29/09/1934 num. 6032, Regio Decr. Legge 29/09/1934 num. 6033
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)