Sez. 5, Ordinanza n. 9664 del 10/04/2024 (Rv. 670873-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Deducibilità dei costi - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità - Ammissibilità - Regolarità della contabilità - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di deducibilità dei costi in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, non essendo vincolata ai valori o corrispettivi indicati dal contribuente nel bilancio e nelle dichiarazioni, ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi rilevati e, conseguentemente, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, ha la facoltà di non riconoscere la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato rispetto all'attività svolta o contabilizzata.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)