Sez. 5 - , Ordinanza n. 28359 del 05/11/2019 (Rv. 655728 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi - Accertamento – Informative interlocutorie OLAF – Valenza probatoria - Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Relazione finale – Necessità ai fini dell’avviso di rettifica – Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 10, Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 11, Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)