Sez. L, Sentenza n. 6762 del 06/08/1987 (Rv. 454967 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - INIDONEITÀ - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - INIDONEITÀ - CONSEGUENZA.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo, ove si tratti di crediti basati su alcuno dei rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., sub art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da tale legge, e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 cod. proc. civ., nuovo testo entro il termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo (art. 641 cod. proc. civ.), dovendosi per procedimento ordinario di opposizione (art. 645, comma secondo, cod. proc. civ.) intendere quello proprio afferente ai rapporti per i quali il procedimento monitorio è stato instaurato. Pertanto, l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il detto termine ma depositato successivamente è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (anche per la prima volta in Sede di legittimità), non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., abbia disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale. (Conf 2457/85, mass n 440304; (Conf 6018/83, mass n 430824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)