diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 29363 del 10/10/2022 (Rv. 666137 - 02)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Vendita di cose immobili - A corpo - Rettifica del prezzo ex art. 1538, comma 1, c.c. - Criteri.
Stato
decisa il 2022-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666137-02

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO

In tema di vendita immobiliare "a corpo", l'art. 1538, comma 1, c.c. risponde alla necessità di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale "secco" (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere "a corpo", anziché "a misura"), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 c.c..

Cod. Civ. art. 1538 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)