Sez. 2, Sentenza n. 5596 del 26/10/1981 (Rv. 416321 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - APPOGGIO - DISCIPLINA EX ART. 884 COD. CIV. - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'IPOTESI DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO- APPLICABILITÀ AD ALTRE IPOTESI - DIVIETO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - APPOGGIO - DISCIPLINA EX ART. 884 COD. CIV. - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'IPOTESI DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO- APPLICABILITÀ AD ALTRE IPOTESI - DIVIETO.*
L'art. 884 cod. civ., che disciplina alcune forme di utilizzazione del muro comune con riferimento esclusivo all'ipotesi di costruzione in appoggio, in quanto lex specialis derogativa ai normali principi dell'accessione e della comunione, non è applicabile fuori dei casi in esso tassativamente previsti. (nella specie, in cui si discuteva della legittimità di balconi di una delle due proprietà a confine, realizzati a livello superiore del muro comune, con l'aggetto oltre la linea di confine, rappresentata dalla mediana di tale muro, il supremo collegio enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 884 citato). (V. 538/70, mass. N. 345601; (V. 723/68, mass. N. 331954; (V. 572/66, mass. N. 321144).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 884
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)