Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Capo II. Registri
Art. 116
1. L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
civile ed amministrativa;2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
penale;3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme.
2. Deve inoltre tenere:
1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.
3. Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati.
4. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Art. 117
1. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
2. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.
Art. 118
1. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
2. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare.
3. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.
4. L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.
5. A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.
Art. 119
1. L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.
2. Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione.
3. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art.
4. 73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.
Art. 120
1. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
2. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.
3. Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori.
Art. 121
1. Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.
2. Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti.
3. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.
Capo III. Retribuzione, percentuale, indennita'
Sezione I. Diritti, percentuale e indennita' di trasferta
Art. 122
1. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento.
2. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Art. 123
1. Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
1) il diritto di cronologico;
2) il diritto di copia;
3) il diritto fisso postale;
4) il diritto di chiamata di causa;
5) il diritto di notificazione;
6) il diritto di redazione di verbale;
7) il diritto di protesto cambiario;
8) il diritto di vacazione;
9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.
10) il diritto di carteggio.2
Art. 124
1. Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire cento.
Art. 125
1. Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire cinquanta per ogni pagina.
2. Quando la copia dell'atto da notificare e' redatta dalla parte, spetta all'ufficiale giudiziario meta' del diritto di cui al precedente comma.
Art. 126
1. Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del
servizio postale, all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre
al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire
duecento.
Art. 127
1. Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata
nella misura di lire trecento.
Art. 128
1. Per la notificazione di ogni copia di alto e' dovuto
all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura
di lire trecento.
Art. 129
1. Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire
centomila, lire cinquecento;b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un
milione, lire mille;c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire duemila.
Art. 130
1. Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.
Art. 131
1. Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di
lire ducecento.
2. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero.
3. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario.
4. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni.
Art. 132-bis
1. Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire mille. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione.
Art. 133
1. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.
2. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.
3. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142.
Art. 134
1. Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte.
3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' un chilometro si considera compiuto quando ne siano stati percorsi piu' di duecento metri.
Art. 135
1. L'ufficiale giudiziario che in materia civile ed amministrativa procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in Comuni diversi, ovvero, ompiendoli nello stesso Comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
2. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e' limitata soltanto alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita' sono prenotate a debito.
Art. 136
1. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'.
2. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.
3. La richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente, anche in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale; ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.
4. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata.
5. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennita'.