Sez. 1, Sentenza n. 40817 del 14/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248465 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Successiva nomina di difensore di fiducia - Notifica dell'estratto contumaciale di sentenza al difensore d'ufficio - Illegittimità.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
Ai fini dell'individuazione del difensore al quale occorre notificare l'estratto contumaciale di sentenza in luogo dell'imputato a causa dell'inidoneità del domicilio da quest'ultimo dichiarato (o eletto), occorre avere riguardo al momento in cui - rilevata la necessità di procedere a tale forma di notifica e disposto che si proceda a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - la notificazione viene spedita. Ne consegue che, qualora, anteriormente alla notificazione, l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia, a quest'ultimo, e non a quello d'ufficio che lo abbia assistito nel giudizio di merito, va eseguita la predetta notificazione, a nulla rilevando che la citata nomina sia avvenuta in data posteriore alla sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)