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Sez. 1, Sentenza n. 494 del 27/01/1989 (Rv. 461606 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO IN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ - COMPUTO IN DETRAZIONE DEL VALORE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461606-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO IN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ - COMPUTO IN DETRAZIONE DEL VALORE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

I vincoli d'inedificabilità discendenti dall'inclusione di un fondo in piano per l'edilizia economica e popolare non devono essere computati in detrazione del valore del fondo medesimo, al fine della Determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di vincoli che sono preordinati a successiva espropriazione e non derivano da disciplina generale dei suoli. (V 4470/82, mass n 422462; (V 3790/79, mass n 400232).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)