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Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 26/09/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217993 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Notifica a mani della persona offesa - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217993-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), c.p.p., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)