Sez. 3, Ordinanza n. 29691 del 10/11/2025 (Rv. 676816-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE | Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all’invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE
Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)