Sez. 3, Sentenza n. 3378 del 19/10/1968 (Rv. 336423 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA PASSATA IN GIUDICATO - LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA PASSATA IN GIUDICATO - LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
In tema di responsabilita processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., l'avere compiuto l'accertamento sull'an in maniera autonoma, cioe senza procedere a contestuale liquidazione dei danni, costituisce un vizio della sentenza in cui esso e contenuto ma tale vizio non puo essere utilmente dedotto, ne rilevato dal giudice adito per la liquidazione, allorche la pronuncia di condanna generica sia passata in giudicato, rimanendo, in tal modo, definitivamente sancita, insieme con l'affermazione di responsabilita della parte, anche la separazione del giudizio sul quantum da quello sull'an, verificandosi tale ipotesi il giudice adito per la liquidazione bene provvede sul merito della domanda. La condanna generica si sostanzia, in una declaratoria juris, che prescinde non solo dalla Determinazione della misura dei danni, ma anche dalla concreta esistenza di essi, della quale puo ancora discutersi in Sede di liquidazione. Ma cio non toglie che l'Azione di liquidazione tragga origine e fondamento dalla sentenza di accertamento contenente la condanna generica. Nel giudizio di liquidazione, non solo non e piu consentito muovere contestazioni sull'attitudine del fatto a produrre in astratto danni, e sulla colpa del soggetto che ne e autore, ma, si mira all'emanazione di una sentenza che, completando la prima, consenta di dare definitiva attuazione al comando gia emanato nel primo giudizio, al fine di ristabilire mediante il risarcimento del danno, l'equilibrio che il comportamento antigiuridico altrui ha turbato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)