Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati
Testo in vigore al
Custodia e cura degli alienati.
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
Art. 3-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
Art. 4
1. Il Direttore ha piena autorita' nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto cio' che concerno il trattamento dei malati, ed e' responsabile dell'andamento del manicomio e dell'esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni.
2. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.
3. Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il Direttore del manicomio interverra' con voto consultivo.
Art. 5
1. I Regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di liberta', ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.
2. Detti Regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il Direttore del manicomio, dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissiono amministrativa, se trattasi d'Opera pia, e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanita' con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.
Art. 6
1. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.
2. La spesa pel trasporto di questi al manicomio e' a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia e' a carico della Provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella del trasferimento da un manicomio all'altro a carico della Provincia che l'ha ordinato.
3. Le speso di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali.
4. Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'Autorita' giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'articolo 46 del Codice penale, la competenza della spesa e' regolata dalle norme comuni.
Art. 7
1. Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o piu' provincie, o Comuni, o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato.
2. Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza, della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.
3. Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso solo il ricorso alla IV Sezione, ai termini dell'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.
Art. 8
1. La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata e' affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.
2. Essa e' esercitata in ogni provincia da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno.4
3. Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.
4. E' applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.
5. Le spese per le ispezioni ordinarie o straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'Interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal Regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento.
6. Alle dette amministrazioni e' fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.
7. Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio.
Art. 9
1. Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo Regolamento, il Prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', al quale e' per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.
2. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio Superiore di Sanita', a seconda dell'indole della controversia.
3. Pei manicomi pubblici si provvede in conformita' della legge che regola l'ente, al quale appartengono.
Art. 10
1. Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.
Art. 11
1. Dal giorno dell'attuazione della presente legge e' abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.
2. E' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col Regolamento, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Sanita', le norme per la esecuzione della presente legge e le penalita' per le contravvenzioni alla legge e al Regolamento medesimo.
3. Tali penalita' non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice Penale pei reati da essa previsti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.