Sez. 5, Sentenza n. 2527 del 22/02/2002 (Rv. 552415 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione "per relationem" - Rinvio a stima redatta dall'UTE - Illegittimità per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposta di registro, la motivazione dell'avviso di accertamento "per relationem", con rinvio ad una stima redatta dall'UTE, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)