Sez. 1, Sentenza n. 2671 del 08/10/1974 (Rv. 371130 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - IN GENERE - OBBLIGO UNILATERALE DI NON REVOCARE LA PROPOSTA - MANCATA PREFISSIONE DEL TERMINE - PROPOSTA IRREVOCABILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE - POTERI DEL GIUDICE - SUSSISTENZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - IN GENERE - OBBLIGO UNILATERALE DI NON REVOCARE LA PROPOSTA - MANCATA PREFISSIONE DEL TERMINE - PROPOSTA IRREVOCABILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE - POTERI DEL GIUDICE - SUSSISTENZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDIZIONI.*
La mancata contestuale prefissione del termine, da parte del proponente, all'Obbligo unilateralmente assunto di non revocare la proposta per un certo tempo, non trasforma questa in irrevocabile, ma consente che il termine per il quale la proposta deve restare ferma possa essere determinato dal giudice competente, analogamente al caso del contratto di opzione. Non e di ostacolo all'Esercizio di tale facolta, da parte del giudice, il fatto che la parte destinataria del provvedimento di fissazione del termine sia la pubblica amministrazione, qualora la contrattazione - cui il termine stesso si riferisce - sia di natura privatistica. (Conf 1060'65; 2038'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)