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Sez. L - , Sentenza n. 28150 del 05/11/2018 (Rv. 651517 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Nomina a componente delle commissioni invalidi civili - Diritto a compensi aggiuntivi - Esclusione - Fondamento - Legislazione Regione Calabria - Abrogazione.
Stato
decisa il 2018-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651517-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

I dipendenti delle unità sanitarie locali, componenti delle commissioni invalidi civili, non hanno diritto a compensi aggiuntivi, dal momento che l'attività svolta non esula dal rapporto di impiego, la cui disciplina esclude che il datore possa riconoscere emolumenti ulteriori non previsti dalla disciplina contrattuale. Ne consegue che, in virtù della disapplicazione espressamente prevista prima dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e poi dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'efficacia dell'art. 1 della l. della Regione Calabria n. 8 del 1994 è cessata già con la stipula del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, dovendosi attribuire alla legge regionale n. 1 del 2009 un valore meramente ricognitivo dell'avvenuta abrogazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 18/02/1994 num. 8 art. 1, Contr. Coll. 07/04/1999, Legge Reg. Calabria 15/01/2009 num. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)