Sez. 2, Sentenza n. 6652 del 22/05/2000 (Rv. 536774 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | In Genere.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, รจ applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)