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Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010 (Rv. 611716 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Giudizio di risarcimento del danno - Indicazione analitica delle voci di danno e del relativo ammontare - Rimessione della parte alla valutazione equitativa del giudice - Conseguenze - Riconoscimento di importi superiori a quelli indicati - Ultrapetizione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611716-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, qualora l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)