Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430
Testo in vigore al
Art. 6 Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento
1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell'articolo 5, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.
2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.
4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.
Art. 7 Motivazione dell'opposizione
1. L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove:
a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando:
i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; oppure
ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio;
b) se l'opposizione si basa un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante;
d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
3. Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
4. I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.
5. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.
Art. 8 Esame dell'opposizione
1. Se, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata.
2. Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.
4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio.
5. Se dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.
6. Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta.
7. Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all'articolo 7 per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata.
8. Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato.
9. In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.
Art. 9 Pluralità di opposizioni
1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.
2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opponenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opponenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.
Art. 10 Prova dell'uso
1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.
3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.
4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001.
5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.
6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.
Titolo III. Modifica della domanda
Art. 11 Modifica della domanda
1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
a) il numero di fascicolo della domanda;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.
4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.
Titolo IV. Decadenza e nullità o cessione
Art. 12 Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;
b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92 del regolamento (UE) 2017/1001;
c) riguardo al richiedente:
i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.
2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:
a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, mutatis mutandis, a tale domanda;
b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;
c) le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), del presente regolamento che si applicano, mutatis mutandis, a tale domanda;
d) se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.
3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/1001 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.
4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.
Art. 13 Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità
Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.
Art. 14 Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità
L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.
Art. 15 Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità
1. Se la tassa prevista all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.
2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 146, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
3. Se la traduzione di cui all'articolo 146, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1001, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.
4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
Art. 16 Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità
1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente presenta:
a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;
b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.
Art. 17 Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità
1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.
2. Se, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.
3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.
4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.
5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è dichiarato decaduto o nullo in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.
6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.
7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.
8. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafo 9.
Art. 18 Pluralità di domande di decadenza o di nullità
1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.
2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 19 Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità
1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano addotti motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce alcuna prova dell'uso effettivo o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.
Art. 20 Domanda di cessione
1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.
2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.
Titolo V. Ricorsi
Art. 21 Atto di ricorso
1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene gli elementi elencati di seguito:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione;
e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.
2. Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso.
3. Se in un procedimento ex parte la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica.
4. Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.
Art. 22 Memoria contenente i motivi
1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:
a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornirne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.
Art. 23 Ricevibilità di un ricorso
1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile nei seguenti casi:
a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2017/1001 o quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione della memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Se il ricorso si rivela irricevibile il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sulla ricevibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.
3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. In tal caso si applica il paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 24 Risposta
1. Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.
2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art. 25 Impugnazione incidentale
1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione della risposta conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.
3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all'articolo 22 del presente regolamento.
4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:
a) se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;
b) se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
c) se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.
5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 26.
Art. 26 Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio
1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.
2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta con una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.