Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 26/04/1993 (Rv. 482047 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Sostituzione | Arbitri indicati nella clausola compromissoria - Impedimento o incompatibilità di uno o più di essi - Sostituzione ex art. 810 e 811 cod. proc. civ..
Arbitrato - Arbitri - Sostituzione
Nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione, ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta, nei modi previsti dagli artt. 810-811 cod. proc. civ., la cui ampia formulazione non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare né sul numero degli arbitri da sostituire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)