Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 28/11/1973 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127542 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALORE DELL'ATTESTAZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTRARIA RISULTANZA ANAGRAFICA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALORE DELL'ATTESTAZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTRARIA RISULTANZA ANAGRAFICA - IRRILEVANZA.*
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa il rapporto di convivenza fra il destinatario dell'atto e il consegnatario dell'atto stesso fa fede sino a prova contraria. Tale prova non puo essere desunta da una contraria risultanza anagrafica che, sovente, non risponde alla reale situazione di fatto. Il rapporto di convivenza non e escluso dalla circostanza che il destinatario dell'atto notificato e il consegnatario abbiano una residenza anagrafica diversa, dovendo la notificazione ritenersi valida anche se la convivenza abbia carattere meramente temporaneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)