Sez. 2, Sentenza n. 2263 del 13/03/1999 (Rv. 524101 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI | Limitazioni poste dagli artt. 1021 e 1022 cod. civ. in relazione al fabbisogno del titolare - Applicabilità - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI
Ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma secondo, cod. civ. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 cod. civ. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1022
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)