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Sez. 2, Sentenza n. 2263 del 13/03/1999 (Rv. 524101 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI | Limitazioni poste dagli artt. 1021 e 1022 cod. civ. in relazione al fabbisogno del titolare - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524101-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI

Ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma secondo, cod. civ. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 cod. civ. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1022

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)