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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 675 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:675
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 13142

  • - Mafia
  • Persone socialmente pericolose
  • Misure di prevenzione
  • Applicabilità
  • Previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, denunziato in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme impugnate

  • art. 19 legge 22 maggio 1975, n. 152

Parametri

Massima n. 13143

  • - Mafia
  • Misure di prevenzione
  • Applicazione
  • Effetti
  • Provvedimenti latu sensu ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni)
  • Emanazioni a favore del coniuge del prevenuto, dei figli o persone con lui conviventi
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
L'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione antimafia - consistenti nell'impossibilità di ottenere concessioni, licenze, iscrizioni - a soggetti non personalmente colpiti dalla misura stessa (coniuge, figli o conviventi del prevenuto) è disposizione volta ad impedire l'esclusione di divieti e decadenze mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo, fondate sulla presunzione assoluta, non irragionevole - in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare - che tali soggetti possono intervenire quali prestanome del prevenuto medesimo o che quest'ultimo possa, comunque, aver parte alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, denunziato in riferimento all'art.3 Cost.).

Norme impugnate

  • legge 23 dicembre 1982, n. 936
  • art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575
  • legge 13 settembre 1982, n. 646

Parametri

Massima n. 13144

  • - Mafia
  • Misure di prevenzione
  • A) decadenza di diritto dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche
  • Applicabilità ai soggetti genericamente pericolosi
  • Discrezionalità dell'amministrazione; possibilità di riabilitazione per il prevenuto
  • Mancata previsione
  • B) applicazione
  • Effetti
  • Provvedimenti latu sensu ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni)
  • Emanazione a favore del prevenuto o del coniuge, figli o persone conviventi
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, come modificato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936.
  • Cost., artt. 3, 4, 41, 97.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili, in quanto vengono richieste decisioni che, implicando una scelta fra più soluzioni possibili sono esclusivamente riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575 (come modificato dall'art. 19, legge 13 settembre 1982 n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936) denunziato: in riferimento all'art.41 Cost, sotto il profilo che la previsione per i soggetti genericamente pericolosi della decadenza dal diritto di iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalità al riguardo e il prevenuto, della possibilità di una riabilitazione che gli restituisca lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'applicazione della misura stessa; in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost., per quanto concerne la mancata apposizione di congrui limiti temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di prevenzione nonché la mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di implicando in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui essa può dar luogo secondo la sua attualità, natura, entità o durata. - cfr. O. n. 450/1987.

Norme impugnate

  • legge 13 settembre 1982, n. 646
  • legge 23 dicembre 1982, n. 936
  • art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") e dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), come novellato dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia") e come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Cernigliaro Alberto e il Comune di Trapani, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. "G.A. s.n.c. di Girolami Aldina e C." contro la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed altri, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1987. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1987 (r.o. n. 378/87) il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, estendendo l'applicazione della legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575, alle persone socialmente pericolose indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pone in essere, nonostante il diverso indice di pericolosità sociale, un'ingiustificata equiparazione normativa fra i predetti soggetti e gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost; che lo stesso giudice a quo dubita anche della legittimità costituzione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come modificato dall'art. 19 legge 13 settembre 1982, n. 646) che, prevedendo, per i soggetti genericamente pericolosi (indicati nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la decadenza di diritto dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalità al riguardo, e il prevenuto, della possibilità di una riabilitazione che gli restituisca lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'applicazione della misura di prevenzione, così violando l'art. 41 Cost; che il citato art. 10 è stato impugnato anche dal TAR Lazio (con ordinanza in data 18 marzo 1987) nella parte in cui, prescrivendo come conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione, l'impossibilità di emanare provvedimenti lato sensu ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni) a favore dei soggetti sottoposti alle misure stesse ovvero a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con essi conviventi, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto determinerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento: a) in ordine alla attualità o meno della misura di prevenzione, equiparando la persona nei cui confronti l'esecuzione è già cessata da lungo tempo a colui che vi è ancora sottoposto, nonostante il diverso allarme sociale cui danno luogo le due situazioni; b) in ordine alla mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'attuazione della misura, di per sé suscettibile, invece, di diversa valutazione in relazione alla sua natura, entità, durata ed eventuale revoca anticipata; c) estendendo la sanzione della decadenza anche a soggetti (coniuge, figli e persone conviventi) "non personalmente responsabili dei fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di prevenzione"; d) per la mancata apposizione di congrui limiti temporali ai divieti in questione, con riguardo a trasgressioni più lievi, situazioni di pericolosità divenute remote, o, a persone estranee ai fatti criminosi; che un ulteriore contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., viene ravvisato nel grave affievolimento del diritto alla libera scelta dell'attività lavorativa, e nell'irragionevole compressione senza limiti di tempo, alla libertà di iniziativa economica in conseguenza di un pregresso, e spesso antico, giudizio di colpevolezza che prescinde dall'attuale pericolosità del soggetto; che risulterebbe infine violato anche l'art. 97 Cost. in quanto la norma censurata, imponendo all'amministrazione un'attività strettamente vincolata nell'accertare e dichiarare gli effetti conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione, si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità; che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni venissero dichiarate, in parte, inammissibili e, in parte, infondate;
punto 2
Considerato che le cause vanno riunite per connessione oggettiva; che per quanto attiene alla prima questione sollevata dal Tribunale di Trapani, l'estensione delle misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose previste nella legge n. 575 del 1965, nella parte in cui ciò comporterebbe l'applicazione a queste ultime di sanzioni amministrative accessorie, quali la decadenza da provvedimenti lato sensu ampliativi della loro sfera di iniziativa economica, non appare irragionevole, essendo dettata dalla medesima ratio di impedire, anche in relazione alle predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti; che, in tal senso, la scelta operata dal legislatore supera qualsiasi considerazione in ordine all'eventuale diversa pericolosità sociale delle categorie di persone equiparate, e la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata; che col censurare l'omessa previsione di ogni potere discrezionale nella dichiarazione di decadenza, nonché la mancanza della possibilità di una riabilitazione che restituisca al soggetto lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'attuazione della misura di prevenzione, viene sostanzialmente richiesta a questa Corte un'opera di integrazione normativa che, implicando una scelta fra più soluzioni possibili, è esclusivamente riservata al legislatore; che, pertanto, la seconda questione sollevata dal Tribunale di Trapani e concernente l'asserito contrasto dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con l'art. 41 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile; che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alle questioni con le quali il TAR Lazio censura (per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 Cost.) la mancata apposizione di congrui limiti temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dovendosi al riguardo ribadire quanto questa Corte ha già affermato, in riferimento ad analoghe censure, nella pronuncia n. 450 del 1987; che le questioni concernenti la mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui essa può dar luogo secondo la sua attualità, natura, entità o durata (artt. 3 e 97 Cost.), vanno egualmente dichiarate manifestamente inammissibili, richiedendosi scelte discrezionali fra più soluzioni possibili, esclusivamente riservate al legislatore; che, per quanto attiene all'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione al coniuge, figli o conviventi del prevenuto, a soggetti cioè non personalmente colpiti dalla misura, si deve anzitutto rilevare che la norma mira ad impedire che i divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo; che, il coniuge, i figli o i conviventi sono quindi assoggettati alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome della stessa, o che quest'ultima possa, comunque, aver parte alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze; che tale presunzione assoluta, posta dal legislatore, non appare irragionevole in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare; che, pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità delle residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze