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Sez. 2, Ordinanza n. 17259 del 01/06/2026 (Rv. 678558-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Distanze legali - Violazione della distanza dal confine - Preesistenza di costruzione illegittima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678558-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di distanze legali, qualora la disciplina urbanistico-edilizia locale imponga il rispetto di una distanza minima assoluta dal confine, la preventiva edificazione di uno dei frontisti a distanza inferiore a quella prescritta non legittima il vicino a derogare alla medesima imposizione, permanendo a suo carico l'obbligo di osservarla integralmente.

Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)