Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019 (Rv. 653922 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE | Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE
Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)