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Sez. 3, Sentenza n. 4435 del 10/05/1996 (Rv. 497563 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Facoltà di imputazione accordata al debitore - Esercizio - Modalità e tempo.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497563-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

La facoltà accordata al debitore dall'art. 1193, comma primo, cod. civ., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)