Sez. 3, Sentenza n. 35828 del 07/07/2004 Ud. (dep. 02/09/2004) Rv. 229392 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 5 lett. b) legge n. 283 del 1962 - Condotta rilevante - Detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Interesse protetto - Individuazione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
Il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett b) della legge 30 aprile 1962 n. 283) si configura con l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, coseguentemente può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell'interesse protetto dalla norma quello del rispetto del cd. ordine alimentare, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)